Art. 2.
(Fondo per le vittime dell'amianto).

      1. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata e a favore di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, abbiano contratto malattie a causa dell'esposizione all'amianto o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quali l'ente assicuratore di appartenenza, a decorrere dalla data di

 

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entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
      2. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.
      3. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. L'onere a carico dello Stato è valutato in 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.
      4. Per la gestione del Fondo è istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.